Intesa con lo Stato

Intesa con lo Stato

a cura di Renato Maiocchi

N.B. LEGGE 12 marzo 2012, n. 34 Modifica della legge 12 aprile 1995,  n.  116,  recante  approvazione dell'intesa tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in  attuazione  dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L’art. 8, 2° comma, della Costituzione italiana stabilisce che i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati “per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Sia per il fatto che l’art. 8 segue l’art. 7, il quale dispone che i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi (Trattato e Concordato), sia soprattutto a causa della storia e della cultura del nostro paese, lo strumento “intesa” viene facilmente compreso come una sorta di “miniconcordato”. Ma le cose stanno ben diversamente: il concordato è un accordo bilaterale fra due soggetti sovrani, considerati tali nel diritto internazionale, frutto di negoziati attraverso i quali essi delimitano le rispettive sfere di competenza nonché i diritti e gli obblighi dell’uno verso l’altro. Il sistema delle intese, viceversa, è un procedimento interno e autonomo dello Stato, il quale regola con propria legge i suoi rapporti con le confessioni religiose, come per tutte le altre materie per le quali la Costituzione lo richiede, al fine di assicurare che solo il Parlamento, e non il Governo o altri soggetti, sia legittimato a dettare norme in determinati campi. Con la differenza che, in questo caso specifico, la legge deve essere basata su un’intesa, un accordo preventivo fra la Stato e la confessione religiosa interessata, sulle materie che la legge è chiamata a regolare e sul modo di regolarle.

A questo doppio regime – concordato e intese – si è approdati in seguito agli sviluppi storici del rapporto chiesa-stato nel nostro paese, ma quest’ultimo potrebbe benissimo regolare il fenomeno religioso senza bisogno di tali strumenti, così come regola le associazioni private o le attività commerciali. E in effetti ci sono delle società nelle quali le confessioni religiose sono sottoposte al diritto comune e la loro libertà è garantita dai principi generali della Costituzione (il cosiddetto separatismo). Questo, anzi, è il sistema che storicamente i battisti hanno sempre preferito, perché evita sia possibili interferenze dello Stato nella vita delle Chiese che possibili privilegi concessi a queste ultime rispetto ad altre formazioni sociali. Tanto che, a suo tempo, l’avvio dei negoziati con il Governo per la stipula dell’intesa fu preceduto, nelle assemblee dell’Unione battista, da un lungo dibattito non solo sui possibili contenuti ma sulla stessa opportunità di utilizzare lo strumento dell’intesa. Ma alla fine è prevalsa l’opinione che il separatismo, come tutti i principi, va calato nella realtà storica. E che nella realtà storica italiana la libertà religiosa, affermata per la prima volta nella Costituzione repubblicana, che le ha dedicato un intero articolo (art. 19) ancora stentava e stenta ad affermarsi nella sua pienezza a livello delle leggi e del comportamento concreto delle istituzioni.

Da questo punto di vista l’intesa funziona in un certo senso come una sorta di “controllo preventivo” dell’effettivo rispetto dei principi costituzionali, nel senso che le confessioni religiose, invece di essere costrette ad impugnare ogni volta presso la Corte Costituzionale leggi e regolamenti che violino tali principi, hanno la possibilità di assicurarsi, prima che il Parlamento emani l’apposita legge, che la loro libertà sia pienamente garantita. E lo Stato, a sua volta, può regolare con propria legge i rapporti con le confessioni senza il pericolo di possibili contestazioni e conflitti successivi. Certo, pur nella fondamentale differenza fra lo strumento del concordato e lo strumento delle intese, anche queste ultime, nel momento in cui prevedono comunque una forma di negoziato fra lo Stato e le confessioni, potrebbero prestarsi alla concessione di privilegi, ad un favor religionis a cui i battisti si dichiarano viceversa nettamente contrari. Per questo non basta conoscere lo strumento, è necessario analizzarne il contenuto di ogni singola intesa, per verificare se essa si limita a tradurre in norme di legge le libertà garantite dall’art. 19, dall’art.8 e dall’art. 3 della Costituzione, o se va oltre.

Per il testo completo dell'intesa:

Scarica il testo completo in pdf oppure leggi il testo della Legge sul sito delle Presidenza del Consiglio dei Ministri

http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/95L116.html

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