Collegio pastorale

Collegio pastorale

a cura di Raffaele Volpe

Il Collegio Pastorale Battista (CPB) è un organismo autonomo dell' Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Il CPB raccoglie i Pastori e le Pastore battisti/e e vuole essere uno strumento per favorire la solidarietà e la comunione fraterna e sorerna tra i suoi membri, promuovere l'aggiornamento, il confronto teologico, il dialogo e lo scambio di esperienze e materiale liturgico, fungere da organo consulente teologico al servizio dell'U.C.E.B.I., delle Chiese e di ogni altra istituzione battista.

Preambolo

I pastori e le pastore dell’UCEBI si costituiscono in Collegio Pastorale Battista, in continuità con l’Associazione Pastorale Battista formatasi il 15 maggio 1966.

Art. 1 - Configurazione e sede

Il Collegio Pastorale Battista (CPB) si configura nell’ordinamento battista come un organo autonomo, di cui all’art. 25 del Patto Costitutivo.
Esso ha sede a Roma in piazza in San Lorenzo in Lucina, 35.

Art. 2 - Membri

Sono membri del CPB gli iscritti nel ruolo dei pastori, a norma dell’art. 29 del Regolamento, i candidati in servizio di prova, a norma dell’art. 26 del Regolamento, e gli iscritti nella rubrica dei pastori in servizio locale, di cui all’art. 17 del Regolamento.

Art. 3 - Fini

Fini del CPB sono:
a) favorire la solidarietà e la comunione fraterna fra i suoi membri;
b) promuovere l’aggiornamento e il confronto teologico dei membri;
c) fungere da organo consulente per esprimere pareri teologici, su richiesta dell’Assemblea Generale, del CE, delle chiese, degli organismi operativi, delle istituzioni, degli organismi autonomi, del Collegio dei revisori e del Collegio degli Anziani;
d) esprimersi riguardo i rapporti con l’UCEBI, su richiesta del CE o con proposte del CPB allo stesso CE .

Art. 4 - Organi

Sono organi del CPB: l’Assemblea e il Consiglio.

Art. 5 - Assemblea

L’assemblea del CPB:
a) si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria;
b) esamina ed approva l’operato del consiglio;
c) delibera a maggioranza semplice su ogni decisione ritenuta utile per il raggiungimento dei fini, di cui all’art. 3;
d) elegge ogni due ani, a scrutinio segreto e con maggioranza semplice, il presidente e due consiglieri;
e) accoglie i nuovi membri.
L’Assemblea delibera validamente in presenza della metà più uno dei membri.

Art. 6 - Consiglio

Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri, uno dei quali svolge la mansione di segretario: essi durano in carica da un’assemblea all’altra e sono rieleggibili per non più di sei anni consecutivi.
Il Consiglio:
a) si riunisce almeno due volte l’anno;
b) convoca l’Assemblea in sessione ordinaria e, ove necessario, in sessione straordinaria;
c) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
d) presenta all’Assemblea la relazione del proprio operato;
e) presenta all’assemblea i nuovi iscritti;
f) propone all’Assemblea il programma di attività per l’anno successivo;
g) mette in atto le iniziative ritenute utili per il conseguimento dei fini di cui all’art. 3;
i) predispone la relazione sull’attività del CPB e la svolge dinanzi all’Assemblea Generale dell’UCEBI.

Art. 7 - Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento del CPB sono sostenute dall’UCEBI sulla base di un preventivo annuo preparato dal Consiglio e sottoposto per l’approvazione al Comitato Esecutivo, dal contributo volontario dei membri del CPB e da altre offerte.

Art. 8 - Modifiche

Le modifiche al presente statuto sono apportate dall’assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed entrano in vigore dopo la notifica all’Assemblea Generale dell’UCEBI, a norma dell’art. 222 secondo comma del Regolamento.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente statuto entra in funzione dopo la ratifica dell’Assemblea Generale dell’UCEBI, a norma dell’art. 25 del Patto Costitutivo.

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Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria del CPB in data 14 maggio 1997 ed è stato ratificato con l’Atto 79/AG/98

Scarica lo statuto

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